La vicenda prende vita nell’anno 2014 quando due correntisti subivano un pignoramento immobiliare, ognuno per la quota di proprietà di ½, da parte della Banca delle Marche Spa in Amministrazione Straordinaria. Con detto pignoramento l’istituto di credito aveva inteso agire al fine di recuperare il credito portato dal contratto condizionato di mutuo fondiario in favore dei due correntisti. Detto contratto aveva pertanto rappresentato il titolo esecutivo da cui era scaturita la procedura esecutiva immobiliare verso la quale, l’Avv. Messi, aveva proposto ricorso in opposizione all’esecuzione al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione della procedura atteso che vi era un superamento dell’importo del finanziamento concesso eccedente la misura dell’80% provato a mezzo della relazione del consulente tecnico d’ufficio in altra procedura civile.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva tuttavia rigettato l’istanza di sospensiva avverso la quale l'Avv. Messi proponeva reclamo al Collegio che, in totale riforma dell'ordinanza di rigetto, lo accoglieva totalmente.
Detto reclamo era fondato su due questioni di notevole rilevanza: la prima riguardava il fatto che la procedura esecutiva immobiliare si basava sul contratto di mutuo fondiario da considerarsi nullo in quanto stipulato in violazione della norma di cui all’art. 38, comma 2° del Testo Unico Bancario e del limite di finanziabilità ivi previsto. Detta violazione era stata accertata da un tecnico d’ufficio nell’ambito di un procedimento civile tra le medesime parti ma l’elaborato peritale ed il suo esito non erano stati presi in considerazione dal Giudice dell’Esecuzione.
La seconda questione riguardava l’errata valutazione circa le conseguenze della violazione della soglia di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2° del Testo Unico Bancario quali la nullità del contratto di mutuo fondiario e la conseguente nullità del titolo esecutivo da cui era sorto il pignoramento immobiliare.
Il Tribunale di Macerata, accogliendo totalmente le tesi avanzate dall’Avv. Messi, richiamando una recente giurisprudenza dell’anno 2017, ha affermato che la violazione del limite di finanziabilità comporta la conseguenza della nullità del mutuo fondiario che, a sua volta, travolge la natura di titolo esecutivo del contratto in forza del quale era iniziata la procedura esecutiva.
I correntisti si sono così visti sospendere detta procedura che, tra l’altro, si trovava in stato avanzato visto che le operazioni di vendita erano già state delegate e si era anche svolto il primo tentativo di vendita (andato deserto).
La questione è stata seguita dall’Avv. Messi insieme al collaboratore di Studio, Avv. Renis.
Per maggiori dettagli: leggi l’ordinanza.
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